NUOVI OBBLIGHI PREVENZIONE INCENDI
IL D.P.R. 151/2011 PREVENZIONE INCENDI E GLI OBBLIGHI CONNESSI CON L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
Le recenti novità legislative in materia di prevenzione incendi assegnano agli Amministratori condominiali ed immobiliari obblighi e responsabilità che richiedono una approfondita riflessione; la Legge ci chiede un notevole cambio di approccio e di mentalità, ai quali ci dobbiamo adeguare rapidamente.
Fino ad ottobre 2011 la Prevenzione incendi era incentrata sull’ottenimento ed il mantenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) che era rilasciato dai Comandi Provinciali del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco, al termine di un iter di approvazione del progetto e di una verifica ispettiva nella esecuzione dello stesso.
Il "vecchio" CPI era l'attuazione dell' art. 16 del DLGS 139/2006. Era normato dall'art.5 DPR 200 del 10/6/2004 con procedura secondo DPR 37 del 12/1/1998 per attività definite dal DM 16/2/1982.
La "nuova" Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) prevenzione incendi è normata dal DPR 15/01/2011 con procedura SUAP secondo DPR 160/2010, deve ancora essere emesso un DM per la definizione delle attività soggette e delle tariffe e per adesso valgono gli allegati 1-2 del DPR 151/2011 con i chiarimenti della circolare 13061 del 6/10/2011.
Molti sono gli aspetti interessanti introdotti dalla nuova procedura; la filosofia di fondo è stata di introdurre un concetto di “progressività” nella distinzione delle attività soggette in funzione del rischio, ma è interessante soprattutto lo spostamento del baricentro delle professionalità per le figure responsabili nella prevenzione incendi.
Nel “vecchio” CPI il marcato controllo da parte dei VVF forniva una professionalità certa e pressoché univoca e costante a livello nazionale, con un approccio centralmente coordinato e riferimenti continuamente trasversalizzati a tutti i Comandi.
Nella “nuova” SCIA, soprattutto per le categorie a basso rischio (A) normalmente riscontrabili in
ambito condominiale, questa professionalità è ora nelle mani dei Professionisti che asseverano la rispondenza alla prevenzione incendi; è un cambio radicale che impone attenzione a scelte oculate da parte dell’Amministratore Condominiale (titolare responsabile delle attività soggette a prevenzione
incendi).
Il D.P.R. 151/2011, in vigore dal 7/10/2011, introduce una importante prescrizione dove non sia
applicabile il D.Lgs. 81/2008 (meglio noto, anche se impropriamente, come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro); leggiamo l’Art. 6.
Art. 6. Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività:
1-Gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonché
di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2-I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale registro deve essere
mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.
Questo articolo non è altro che art. 5 del D.P.R. 37/98 (abrogato dal DPR 151/2011), esteso però alle
attività non soggette alla disciplina del D.Lgs. 81/2008.
Anche nelle realtà condominiali, dove sia richiesta la SCIA per prevenzione incendi, è quindi
necessaria, sempre, l’ottemperanza dell’art. 6.
In sostanza, cosa deve fare l’Amministratore di Condominio (responsabile della attività soggetta a
SCIA prevenzione incendi) ?? .... ecco la sintesi:
Mantenere in efficienza i presidi antincendio richiesti (idranti, porte antincendio, illuminazione di emergenza, eventuali allarmi e spegnimenti automatici, estintori) per le parti comuni dell'edificio.
Fare effettuare i controlli, le verifiche e le manutenzioni sui presidi antincendio anche secondo quanto indicando da costruttori ed installatori e prescritto sulla SCIA.
Informare TUTTI (Condòmini, Dipendenti, imprese e lavoratori autonomi) sui rischi di incendio delle specifiche attività, sulla prevenzione e protezione adottata, sulle precauzione per prevenire e su cosa fare in caso di incendio.
Annotare i controlli fatti e l’informazione effettuata, su un apposito Registro.
Per le attività che già esistono c’è tempo fino al 7/10/2012 per realizzare quanto richiesto.